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L’incremento di separazioni e divorzi nella nostra società ha portato un’attenzione dal punto di vista sociologico, giuridico e soprattutto psicologico quando separazioni e divorzi sono caratterizzati da alti livelli di conflittualità e vi è la presenza di minori che vengono coinvolti in diverbi e ripicche con conseguenze anche serie sul loro sviluppo e crescita.

Specificatamente si parla di separazione giudiziale quando non vi è accordo tra le parti come sull’affidamento dei figli ed è in questo caso che uno psicologo nominato dal giudice assiste quest’ultimo nella redazione della perizia meglio nota come consulenza tecnica d’ufficio (CTU) questo per giungere ad un’accurata valutazione delle competenze genitoriali.
Quando viene effettuato un provvedimento di nomina del CTU, l’articolo 201 del codice di procedura civile dispone che, il giudice assegni alle parti il termine per la nomina del proprio consulente di parte (CTP). La nomina del CTP non è un obbligo, ma un diritto delle parti. La scelta del CTP deve ricadere su una persona formata in psicologia giuridica, che quindi conosca e integri gli elementi del diritto, della psicologia e dell’etica deontologica.

Il CTP ha il ruolo di fornire controllo tecnico sul CTU a garanzia del proprio assistito, vigilando sull’adeguatezza metodologica delle indagini peritali. Ha la facoltà di presentare istanze e richieste di approfondimenti durante le operazioni peritali in collaborazione con il CTU.
Il CTP assiste a tutti gli incontri peritali, tranne quelli in cui il CTU somministra i test (questi incontri vengono videoregistrati e forniti poi al CTP).
Durante la CTU, un compito importante del CTP è quello di supportare il cliente cercando di contribuire alla restituzione di una responsabilità genitoriale condivisa e di aiutarlo ad uscire dalla spirale del conflitto. Può farsi inoltre portatore e interprete dei vissuti emotivi del proprio cliente, legati alle difficoltà derivanti dal fallimento del matrimonio, dalla gestione dei figli, dalle aspettative sul futuro.

Essere “di parte” significa fornire supporto alla parte e tutelarne gli interessi avendo come unico obiettivo il benessere dei minori coinvolti nel procedimento.

Prima di accettare l’incarico, il CTP, solitamente effettua un colloquio con il cliente, incontra l’avvocato con il quale si confronta rispetto alla situazione di conflitto.
Un CTP non dovrebbe aver avuto rapporti ne professionali ne amicali con le parti in causa, è bene quindi non scegliere il proprio psicoterapeuta come CTP.

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